Tutte le attrezzature e impianti devono essere soggetti a verifiche periodiche, controlli e manutenzioni secondo quanto prescritto dagli articoli 64, 71, 80 e 86 del D.Lgs. 81/08 e secondo le periodicità descritte dall’all. VII del medesimo decreto.
Le attrezzature da verificare si dividono in
– Sollevamento Cose
– Sollevamento Persone
– Apparecchi a Pressione
SOLLEVAMENTO COSE
Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg
• Macchine movimento terra
Escavatori:
macchine semoventi a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provviste
di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di
360 ° e che supporta un braccio escavatore, e progettate principalmente
per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma [EN 474-5];
– Escavatore compatto (compatto a cingoli, compatto a ruote):
ovvero escavatore con massa operativa ≤ 6 000 kg; progettato per fornire
prestazioni eccellenti negli spazi angusti e nelle condizioni più
impegnative, come il caso dei lavori di scavo a ridosso di muri o ostacoli,
resi possibili dalla rotazione completamente in sagoma della torretta. La
scelta della versione su cingoli o su ruote dipende dalla velocità di
spostamento necessaria, superiore ovviamente nella versione su ruote,
che offre anche la possibilità di circolazione stradale, previa
omologazione da parte del Ministero dei trasporti.
– Escavatore ad appoggi articolati:
ovvero escavatore provvisto di tre o più appoggi di sostegno, articolati
e/o telescopici e dotati di ruote. Permette un posizionamento ottimale in
situazioni di terreno molto inclinato, oppure in situazioni dove il
normale escavatore non riesce ad operare, esempio all’interno di canali.
Può essere attrezzato con martelli demolitori, pinze selezionatrici, pinze
per tronchi, processori forestali, perforatrici, trinciatrici idrauliche per la
manutenzione del verde, in base alla specifica necessità.
Caricatori (comunemente detti pale):
macchine semoventi a ruote o a cingoli, provviste di una parte anteriore
che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettate
principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il
movimento in avanti della macchina. [EN 474-3];
– Caricatore compatto: ovvero caricatore con massa operativa minore o
uguale a 4 500 kg (vedere ISO 6016:1982), progettato per operare in spazi
ristretti e, di conseguenza, con esigenze di maggiore manovrabilità. La
scelta della versione su cingoli o su ruote dipende dalla velocità di
spostamento necessaria, superiore ovviamente nella versione su ruote,
che offre anche la possibilità di circolazione stradale, previa
omologazione da parte del Ministero dei trasporti.
– Skid steer loader: ovvero caricatore ad assali non sterzanti che effettua
l’operazione di sterzatura con una variazione di velocità e/o di
inversione del senso di rotazione delle ruote motrici sui lati opposti della
macchina.
Terne
macchine semoventi a ruote o a cingoli costituite da una struttura di base
progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un
escavatore posteriore. Quando sono utilizzate come retroescavatori, le
macchine sono fisse e normalmente scavano al di sotto del livello del
suolo con un movimento della benna verso se stessa con un ciclo di
lavoro del retroescavatore che comprende uno scavo, un sollevamento,
una rotazione e uno scarico del materiale. Quando sono utilizzate come
caricatore, normalmente con la benna, le macchine effettuano il carico
con un movimento in avanti secondo un ciclo di lavoro del caricatore che
comprende un riempimento, un sollevamento, un trasporto e uno scarico
del materiale.
• Caricatori per movimentazione di materiali
I caricatori per movimentazione materiali possono essere definiti quali
macchine semoventi a ruote o a cingoli, provviste di una parte anteriore
che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettate
principalmente per la movimentazione di rottami, rifiuti e materiale in
genere, solitamente per mezzo di un organo di presa. Possono essere
dotati di un sistema di stabilizzazione.
Nel caso in cui il caricatore sia dotato di cabina elevabile con rischio di
caduta dall’alto superiore a 3 m, la direttiva macchine prevede che solo
la cabina sia sottoposta alla procedura di valutazione di conformità
prevista per le macchine in allegato IV, ricorrendo ad un organismo
notificato o applicando la norma EN 14502-2:2005+A1:2008 Apparecchi di
sollevamento – Attrezzatura per il sollevamento di persone – Parte 2:
Stazioni di comando elevabili. L’indicazione della procedura adottata,
esclusivamente per la cabina elevabile, deve essere indicata nella
dichiarazione di conformità della macchina.
• Carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi oscillanti
Attrezzatura intercambiabile:
dispositivo che, dopo la messa in servizio di
una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore
dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una
nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile.
Le attrezzature intercambiabili sono progettate e costruite per essere
montate ad una macchina di base; possono essere poste sul mercato dal
fabbricante della macchina di base o da altro fabbricante. In entrambi i
casi, il fabbricante dell’attrezzatura intercambiabile deve effettuare
l’opportuna procedura di valutazione della conformità, verificando che
la combinazione dell’attrezzatura e della macchina di base cui questa è
destinata ad essere assemblata soddisfi tutti i pertinenti requisiti
essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato I alla direttiva
macchine, apporre la marcatura CE sull’attrezzatura e redigere la
dichiarazione CE di conformità.
Fondamentale per garantire la conformità e quindi l’uso sicuro di
un’attrezzatura intercambiabile è che il fabbricante dell’attrezzatura
fornisca nelle istruzioni indicazioni per:
– individuare le macchine con le quali l’attrezzatura può essere
assemblata in sicurezza, facendo riferimento alle caratteristiche
tecniche della macchina oppure, se del caso, a modelli specifici di
macchine,
– garantire l’assemblaggio, l’utilizzo e la manutenzione in sicurezza
dell’attrezzatura intercambiabile.
Carrello industriale semovente:
qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie)
concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o
disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un
operatore che si muove a piedi insieme al carrello o a bordo, su un sedile
o una specifica pedana.
• Autogru
Gru mobile: gru a braccio autonomo in grado di spostarsi con o senza
carico, senza la necessità di vie di corsa fisse e che si basa sulla gravità
per la stabilità7 [UNI EN 13000:2014].
Per maggior chiarezza si riporta la definizione di gru mobile anche nella
versione inglese: self powered jib crane capable of travelling loaded or
unloaded without the need for fixed runways and relying on gravity for
stability.
Le autogrù possono funzionare su pneumatici, cingoli o mezzi mobili. In
posizioni fisse possono essere sostenute da stabilizzatori o altri accessori
che ne aumentano la stabilità.
La sovrastruttura delle autogrù può essere di tipo girevole a 360 °,
limitatamente girevole, o non girevole. Essa è solitamente dotata di uno o
più paranchi e/o cilindri idraulici per il sollevamento e l’abbassamento
del braccio e del carico.
Le autogrù possono essere equipaggiate con bracci telescopici, con bracci
articolati, con bracci a traliccio, o con una loro combinazione, progettati
in modo da poter essere rapidamente abbassati.
I carichi possono essere movimentati mediante assieme di bozzelli per
ganci o altri accessori di sollevamento del carico per servizi speciali. Di
seguito si riportano alcune tipologie di autogrù:
– Autogru industriale
– Autogru con braccio telescopico
– Autogru con braccio telescopico e falchetto
– Autogru con falchetto mobile
– Autogru con braccio a traliccio
– Autogru a cingoli
– Autogru con contrappeso aggiuntivo
– Autogru portuale
• Gru su autocarro
Gru azionata da energia non manuale comprendente una colonna, che
ruota intorno ad una base, ed un pacco bracci che è applicato alla
sommità della colonna. La gru è installata di regola su un veicolo
commerciale (inclusi i rimorchi) con una significativa portata residua ed
è progettata per caricare e scaricare il veicolo e per altre operazioni,
come specificato dal produttore nel manuale dell’operatore.
Tale definizione comprende esclusivamente macchine per le quali è
prevista una fase di installazione da condurre secondo le istruzioni dei
fabbricanti prima della messa in servizio; non sono invece trattate le gru
immesse sul mercato come attrezzature intercambiabili, assemblate, per
definizione, direttamente dall’operatore, come ad es. le gru destinate ad
essere collegate da parte dell’utilizzatore finale all’attacco a tre punti di
un trattore. Sono invece ricomprese le gru, che, seppure montate su
trattore, richiedono in ogni caso una fase di installazione.
Attrezzatura intercambiabile: dispositivo che, dopo la messa in
servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina
o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o
apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura
non è un utensile; […]
Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg
• Gru a torre
Gru con braccio rotante motorizzato situato all’estremità (in cima a) di
una torre che resta approssimativamente verticale nelle posizioni di
lavoro. La gru è del tipo motorizzato ed è dotata di mezzi per sollevare
ed abbassare carichi sospesi e movimentarli attraverso una variazione
del raggio, una rotazione o mediante spostamento dell’intera struttura.
• Paranchi e gru a cavalletto per edilizia
Il d.m. 11 aprile tra gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile
individua, oltre le gru a torre, le gru a cavalletto per edilizia, ovvero
paranchi installati generalmente su di un ponteggio, in un edificio o in
una costruzione mediante strutture di supporto di tipo a cavalletto o a
colonna con braccio fisso o girevole. Si precisa, tuttavia, che rientrano
nel novero degli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile tutte le
tipologie di paranco con portata superiore a 200 kg non azionati a mano,
essendo definiti come macchine per il sollevamento e l’abbassamento di
carichi sospesi su distanze predeterminate, con o senza carrelli, che
utilizzano mezzi di sollevamento diversi [rif. EN 14492: -2:2006+A1:2009].
• Gru derrick
Gru a braccio orientabile il cui braccio ausiliario è fissato alla parte
inferiore del puntone che è munito di appoggi in alto e in basso [UNI ISO
4306-1:2010]. Questa tipologia di attrezzatura, di limitata diffusione, è
impiegata principalmente per il sollevamento di grandi masse di
calcestruzzo o materiale lapideo (per esempio nelle dighe o nelle cave) o
per il montaggio di strutture metalliche a grande altezza. Per le gru
derrick non è edita alcuna norma di tipo C specifica per la tipologia di
macchina.
Queste gru sono generalmente composte da:
– un ritto (o colonna) di sostegno;
– un braccio mobile (che può anche non essere presente);
– un sistema di sostegno per il ritto, che può essere del tipo a stralli
(fig. 5) o a puntoni, di solito reticolari, disposti a triedro (fig. 6),
ancorati al suolo su plinti.;
– un sistema di rotazione (ad es di tipo ralla) che può essere al piede
del ritto o a metà altezza;
– un motore;
– argani per il brandeggio e il sollevamento e relative funi.
Apparecchi fissi di sollevamento materiali di
portata superiore a 200 kg
• Gru a ponte e gru a cavalletto
Gru a ponte: gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente
almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un
meccanismo di sollevamento [UNI En 15011:2014].
Gru a cavalletto: gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di
corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione
fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da
almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento
[UNI En 15011:2014].
• Gru Derrick
Gru a braccio orientabile il cui braccio ausiliario è fissato alla parte
inferiore del puntone che è munito di appoggi in alto e in basso [UnI ISO
4306-1:2010].
Questa tipologia di attrezzatura, di limitata diffusione, è impiegata
principalmente per il sollevamento di grandi masse di calcestruzzo o
materiale lapideo (per esempio nelle dighe o nelle cave) o per il
montaggio di strutture metalliche a grande altezza. Per le gru derrick
non è edita alcuna norma di tipo C specifica per la tipologia di macchina.
Queste gru sono generalmente composte da:
– un ritto (o colonna) di sostegno;
– un braccio mobile (che può anche non essere presente);
– un sistema di sostegno per il ritto, che può essere del tipo a stralli
o a puntoni, di solito reticolari, disposti a triedro, ancorati al suolo
su plinti;
– un sistema di rotazione (ad es di tipo ralla) che può essere al piede
del ritto o a metà altezza;
– un motore;
– argani per il brandeggio e il sollevamento e relative funi.
• Gru a braccio rotante
Gru motorizzata progettata per installazione permanente, sia montata in
posizione fissa, sia libera di traslare su rotaie orizzontali, dotata di un
braccio che può ruotare intorno a un asse verticale [UnI En 14985:2012].
(solitamente utilizzata come gru da container nei porti o nei cantieri
navali)
Le gru a braccio rotante sono poco diffuse e impiegate soprattutto nei
Terminal Portuali ove non è adottata la tipologia a “Portainer”, nate per
la movimentazione delle merci varie e altresì rese compatibili agli
spostamenti dei container mediante appositi spreader vincolati al gancio
e progettati per riprodurre la tecnologia comune alle gru a portale.